Dove nasce e come si applica la procedura di adozione

Innanzitutto, definiamo cos’è l’adozione nel diritto. L’adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto (adottante) di prendersi carico in modo ufficiale di un altro soggetto (adottato), il quale assumerà il cognome dell’adottante.

Scopriamo però insieme quando è nato questo concetto e come funziona l’ordinamento giuridico italiano in merito all’adozione. Per ulteriori chiarimenti maggiormente approfonditi puoi rivolgerti direttamente ad un avvocato esperto di adozioni.

Le origini dell’adozione

Le origini dell’adozione sono ricondotte al secondo millennio a.C. al codice di Hammurabi, il quale definiva i diritti e i doveri dell’adottante e dell’adottato. Purtroppo non si hanno indicazioni dettagliate.

Nella Roma antica, invece, lo scopo principale dell’adozione era quello di garantire a chi non aveva figli, un successore.

Per quanto riguarda uno scenario italiano più recente, il codice civile del 1865 consentiva l’adozione solo per ragazzi maggiorenni e soprattutto per motivi di merito, mentre i ragazzi minorenni era prevista una sorta di tutela ma non una vera e propria adozione. Il vero cambiamento avvenne nel 1967, un secolo dopo, quando la tutela venne modificata in adozione, che divenne una sorta di gesto di carità per prendersi cura dei bambini abbandonati. Inoltre, nel Concilio Vaticano II l’adozione venne riconosciuta anche dalla chiesa cattolica.

Alcuni anni dopo, nel 1993 venne redatta la Convenzione per la tutela dei minori chiamata Convenzione dell’Aja. Il protagonista della convenzione è il minore e i suoi diritti fondamentali, incluso perciò anche il diritto di avere una famiglia. Questa convenzione può essere aderita da altri stati e così l’adozione viene regolata a livello internazionale. Per altri dettagli più specifici può chiedere una consulenza ad avvocato esperto di adozioni.

I requisiti degli adottanti e la procedura per intraprendere l’adozione

I requisiti necessari per l’adozione nazionale e internazionale sono previsti dalla legge n.184 del 4 maggior 1983. Ovviamente, per quanto concerne l’adozione internazionale vanno considerate anche ulteriori restrizioni imposte dallo stato estero.

I requisiti dettati dalla legge italiana sono che i coniugi devono essere sposati almeno da 3 anni e tra di loro non ci deve essere stata nessuna separazione. La differenza di età tra i due deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni e i coniugi devono essere idonei a poter educare l’adottato. Quest’ultimo punto verrà valutato concretamente dal Tribunale per i minori insieme ai servizi sociali.

La parte più complessa è proprio la procedura di adozione che i coniugi decidono di affrontare. È un’operazione difficile perché ovviamente deve garantire l’interesse del minore a poter vivere all’interno di una famiglia ‘sana’ e adatta a soddisfare le sue esigenze.

Inoltre, la procedura per l’adozione nazionale è diversa da quella internazionale poiché in quest’ultimo caso interviene l’autorità del Paese straniero, la quale seguirà il loro ordinamento.

Detto ciò, l’adozione, anche se può sembrare qualcosa di difficile e lungo, rimane un’ottima opportunità per coloro che non possono avere figli, di averne uno, al quale consentiranno di vivere una vita felice. Se volete sapere maggiori dettagli chiedete una consulenza ad un avvocato esperto di adozioni che sicuramente saprà rispondere a tutte le vostre domande.